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L’OIC 17 SEZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

 

LA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

 

 

 

 

 

  1. La disciplina del metodo del patrimonio netto è contenuta nell’ambito della normativa in tema di bilancio di esercizio all’articolo 2426, numero 4, codice civile che prevede che le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché con il metodo del costo, “per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis”, cioè con il metodo del patrimonio netto.

    Prosegue la norma prevedendo che “Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile”.

  2. L’articolo 36 del D.Lgs. 127/1991 richiama tale normativa prevedendo che in sede di consolidato “le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato nell’articolo 2426, n. 4, del codice civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, é iscritta in apposita voce del conto economico”.

  3. In questa sezione si disciplina il trattamento contabile delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto alla luce di quanto stabilito dall’articolo 2426, numero 4, codice civile per il bilancio di esercizio.
    Come indicato dallo stesso legislatore, nel bilancio consolidato si applica il metodo del patrimonio netto secondo la stessa logica prevista per il bilancio di esercizio, salvo quanto previsto dai successivi paragrafi 170-172.

 

PROFILI GENERALI

  1. Il metodo del patrimonio netto è il criterio di valutazione di una partecipazione di controllo o di collegamento con il quale il costo originario della partecipazione si modifica nei periodi successivi all’acquisizione della partecipazione per tener conto delle quote di pertinenza degli utili e delle perdite e altre variazioni del patrimonio netto della partecipata. Con tale metodo si prescinde dal fatto che gli utili vengano o meno distribuiti e che le perdite vengano o meno portate a riduzione del capitale della partecipata. In altri termini il costo originario, sostenuto per l’acquisizione di una partecipazione in un’altra società, viene periodicamente rettificato (in senso positivo o negativo) al fine di riflettere, nel bilancio della società partecipante, sia la quota ad essa spettante degli utili o delle perdite, sia le altre variazioni del patrimonio netto della partecipata, nei periodi successivi alla data di acquisto.

  2. Il metodo del patrimonio netto tende a produrre sostanzialmente gli stessi effetti sul patrimonio netto e sul risultato dell’esercizio del metodo del consolidamento integrale. La differenza tra il consolidamento integrale ed il metodo del patrimonio netto risiede in sostanza nel fatto che solo con il consolidamento integrale gli effetti sono analiticamente rilevati in tutte le voci del bilancio, con evidenza del risultato e del patrimonio netto di terzi. Con il consolidamento integrale, infatti, si incorporano nel bilancio della partecipante tutti i conti della partecipata; con il metodo del patrimonio netto, invece, si riflette nel valore della partecipazione il patrimonio netto della partecipata, mentre nel conto economico si riflettono i risultati d’esercizio di questa (in proporzione alla quota posseduta della partecipazione), rettificati per riflettere il costo dell’investimento sostenuto dalla società titolare della partecipazione. Il metodo del patrimonio netto non è pertanto sostitutivo del consolidamento integrale, né alternativo a quest’ultimo.

    Rispetto alla valutazione al costo, il metodo del patrimonio netto consente di rilevare per competenza, e quindi contestualmente alla loro formazione, i risultati della partecipata.

    RILEVAZIONE INIZIALE

    1. Le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. Gli oneri accessori sono costituiti da costi di intermediazione bancaria e finanziaria, ovvero commissioni, spese e imposte. Possono comprendere costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di fattibilità e/o di convenienza all’acquisto.

    2. In sede di prima rilevazione, se il costo di acquisto della partecipazione è superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio della partecipata, la differenza può essere iscritta nell’attivo della partecipante purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa; tale differenza deve essere ammortizzata limitatamente alla parte attribuibile ai beni ammortizzabili, compreso l’avviamento (ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2426, numero 4, 2° capoverso. Cfr. paragrafi 166 e seguenti).

    3. In sede di calcolo della differenza iniziale si raccomanda, ove siano disponibili le informazioni, di porre a confronto il costo di acquisto con il patrimonio netto della partecipata calcolato alla data di acquisizione della partecipazione di controllo o collegamento in quanto tecnicamente più corretto (conseguentemente, nella presente sezione si farà generalmente riferimento a tale data). È tuttavia accettabile utilizzare per tale confronto il patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio della partecipata stante il tenore letterale dell’articolo 2426, numero 4.

    VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

    Trattamento della differenza iniziale tra costo d’acquisto e patrimonio netto contabile della partecipata

    156.Nel primo bilancio della partecipante successivo all’acquisto della partecipazione, ai fini dell’applicazione del metodo del patrimonio netto, la quota di interessenza nel patrimonio netto contabile ed il risultato economico della partecipata sono rettificati per riflettere, secondo il criterio della competenza, la differenza tra costo sostenuto per il suo acquisto e valore netto contabile alla data d’acquisto.

    157. Quando il costo d’acquisto della partecipazione differisce rispetto alla quota di pertinenza del valore netto contabile alla data dell’acquisizione, si determina una differenza iniziale, positiva o negativa, che va identificata nella sua composizione e trattata contabilmente in modo analogo alle differenze iniziali da annullamento emergenti in sede di preparazione nel bilancio consolidato.

    158. In particolare, all’acquisto di una quota di partecipazione in una società tale da conferire il controllo o l’influenza notevole, l’acquirente compie una valutazione della quota oggetto di acquisizione, principalmente sulla base di una situazione patrimoniale a valori contabili ricevuta dall’alienante o dagli organi della stessa società oggetto di negoziazione. La situazione suaccennata è soggetta ai procedimenti di rettifica (extracontabili) in linea con quanto previsto nella sezione bilancio consolidato ai paragrafi 68-77.

    159. Terminate le rettifiche, la partecipante disporrà di una situazione patrimoniale extracontabile che evidenzia un patrimonio netto sul quale calcolare la frazione di capitale acquistata. In tal modo la partecipante è in grado di conoscere la composizione dei valori attivi e passivi della partecipata, opportunamente rettificati, tenuto ovviamente conto della frazione di capitale posseduta.

    In sostanza, al termine del procedimento di rettifica sopra descritto, la partecipante è in condizione di compilare un prospetto delle differenze fra prezzo di costo e patrimonio netto contabile della partecipata (più esattamente, degli scostamenti rispetto ai valori contabili dei singoli componenti patrimoniali attivi e passivi) e di determinarne la natura ai fini del loro trattamento contabile.

    Questo prospetto verrà utilizzato per rettificare i risultati d’esercizio della partecipata a partire dal primo bilancio successivo all’acquisto.

    160.Ai fini dell’iscrizione della partecipata nello stato patrimoniale della partecipante occorre distinguere se si è in presenza di una differenza positiva o negativa.
    In presenza di una differenza iniziale positiva (costo sostenuto per l’acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata), si possono prospettare due ipotesi:

    1. a)  la differenza iniziale positiva è riconducibile a maggiori valori dell’attivo dello stato patrimoniale della partecipata o alla presenza di avviamento, per cui la partecipante iscrive la partecipazione al costo di acquisto comprensivo di tale differenza iniziale positiva (cfr. paragrafo 162);

    2. b)  la differenza iniziale positiva non corrisponde ad un maggior valore dell’attivo e/o avviamento della partecipata, per cui la partecipazione è oggetto di svalutazione e la differenza è imputata a conto economico nella gestione straordinaria voce E21 “oneri”.

    161. In presenza di una differenza iniziale negativa (costo sostenuto per l’acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata), si possono prospettare due ipotesi:

    a) la differenza iniziale negativa non è riconducibile alla previsione di perdite ma al compimento di un buon affare, per cui la partecipante iscrive la partecipazione al maggior valore del patrimonio netto rettificato della partecipata rispetto al prezzo di costo, iscrivendo quale contropartita, all’interno della voce AVII “Altre riserve”, una “Riserva per plusvalori di partecipazioni acquisite”, indistribuibile;

    b) la differenza iniziale negativa è dovuta alla presenza di attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile o passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione o, ancora, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, per cui tale differenza rappresenta un “Fondo per rischi e oneri futuri” di cui si mantiene memoria extracontabilmente In tal caso, la partecipazione è inizialmente iscritta per un valore pari al costo sostenuto. Il fondo memorizzato extracontabilmente è utilizzato negli esercizi successivi a rettifica dei risultati della partecipata secondo la stessa logica prevista per il “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri” (cfr. paragrafo 73).

    162.L’investimento nella partecipazione è esposto nello stato patrimoniale della partecipante attraverso un ammontare unico, e la quota di utili o di perdite della partecipata si rileva nell’apposita voce del conto economico. L’eventuale avviamento e/o maggiori valori dell’attivo dello stato patrimoniale della partecipata costituisce parte integrante del valore di carico della partecipazione, pertanto, non è scorporato dal prezzo pagato per l’acquisizione della partecipazione per iscriverlo separatamente nel bilancio della partecipante mantenendone memoria extracontabilmente ai fini di operare le rettifiche di cui al successivo paragrafo 166.

    Data di riferimento del bilancio della partecipata

    163.Il metodo del patrimonio netto si applica utilizzando il bilancio approvato dalla partecipata, riferito alla stessa data del bilancio della partecipante. È tuttavia accettabile assumere un progetto di bilancio formalmente redatto dall’organo amministrativo della partecipata, qualora non sia ancora intervenuta l’approvazione da parte dell’assemblea.

    164.Nel caso in cui la data di chiusura del bilancio diverga da quella della partecipante, ai fini dell’applicazione del metodo del patrimonio netto si fa riferimento ad un bilancio intermedio della partecipata la cui chiusura coincida con quella della società partecipante.

    165. Nel solo caso di società collegate, se la data di chiusura dell’esercizio è diversa dalla data di riferimento del bilancio della partecipante è accettabile utilizzare un bilancio a data diversa purché si verifichino le seguenti condizioni:

    •  la differenza non ecceda i tre mesi;

    •  la differenza di data del bilancio sia mantenuta costante;

    •  la diversità di data venga indicata nella nota integrativa della partecipante;

    •  vengano riflessi gli effetti di operazioni ed eventi significativi verificatisi tra la data del bilancio della collegata e quella della partecipante, ed essi siano posti in evidenza nella nota integrativa della partecipante (si ricorda che i fatti di rilievo, avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, devono risultare dalla relazione sulla gestione della partecipata, ai sensi dell’articolo 2428, comma 2, numero 5, codice civile).

      Rettifiche del risultato della partecipata ai fini dell’applicazione del metodo del patrimonio netto

      166.Poiché il metodo del patrimonio netto deve produrre gli stessi effetti del consolidamento, l’applicazione di tale metodo richiede analoghe rettifiche. Pertanto il risultato (utile o perdita) d’esercizio risultante dal bilancio della partecipata, è soggetto alle seguenti rettifiche, ove applicabili:

    1. 1)  rettifiche derivanti dalla mancata applicazione di principi contabili uniformi a quelli applicati dalla partecipante;

    2. 2)  rettifiche derivanti da eventuali eventi significativi verificatisi tra la data di chiusura dell’esercizio della collegata e quello della partecipante nell’ipotesi in cui tali date non coincidano, da effettuarsi, comunque, nel rispetto di quanto disposto al paragrafo precedente;

    3. 3)  rettifiche derivanti dall’eliminazione degli utili e perdite interni relativi ad operazioni intersocietarie;

    4. 4)  rettifiche per riflettere gli effetti, aggiornati annualmente, derivanti dall’iniziale imputazione delle differenze fra i valori contabili e i valori che tengono conto del diverso prezzo di acquisizione;

    5. 5)  rettifiche derivanti dalla percentuale di capitale della partecipata posseduto dalla partecipante (v. successivo paragrafo).

    1. Il risultato di bilancio della partecipata, al termine delle rettifiche di cui al paragrafo precedente, si assume nel bilancio della partecipante in misura corrispondente alla frazione di capitale posseduto. In particolare, tale risultato va moltiplicato per la percentuale di partecipazione della partecipante nella ripartizione degli utili, sia detto risultato un utile o una perdita d’esercizio.

    2. Nel caso di utili e perdite derivanti da operazioni tra la partecipante (incluse le sue controllate consolidate) e una partecipata, la partecipante elimina nel proprio bilancio tali utili o perdita solo per la sua quota d’interessenza nella partecipata.

    Rilevazione negli esercizi successivi degli utili e delle perdite della partecipata e iscrizione della riserva

    169.L’utile o la perdita d’esercizio della partecipata, debitamente rettificato, è imputato nel conto economico della partecipante, per la quota di sua pertinenza, secondo il principio di competenza economica, quindi nello stesso esercizio al quale il risultato si riferisce.
    L’utile si rileva: nella voce D18a) “rivalutazioni di partecipazioni” ed ha quale contropartita l’incremento nello stato patrimoniale della posta la voce BIII1a) “partecipazioni in imprese controllate” oppure la voce BIII1b) “partecipazioni in imprese collegate”.

    La perdita si rileva nella voce D19a) “svalutazioni di partecipazioni” e comporta una riduzione delle voci delle partecipazioni iscritte nell’attivo immobilizzato sopra indicate.
    Il risultato d’esercizio della partecipata concorre così alla formazione del risultato d’esercizio della partecipante.

    170.L’articolo 2426, numero 4, 3° capoverso prevede che negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile.

    171.L’obbligo di accantonamento ad una “Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni” da applicazione del metodo del patrimonio netto deve intendersi imposto dall’articolo 2426, numero 4 solo con riferimento alla rivalutazione non assorbita dalla “perdita propria” della partecipante.

    Pertanto:

    a) se l’utile d’esercizio della partecipante è superiore alla rivalutazione, quest’ultima è soggetta al citato divieto di distribuzione in quanto non assorbita; quindi, in sede di approvazione del

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    bilancio e conseguente destinazione dell’utile d’esercizio, la rivalutazione deve essere interamente iscritta in una riserva non distribuibile, distintamente indicata nell’ambito della voce AVII “Altre riserve”;

    1. b)  se l’utile d’esercizio della partecipante è inferiore alla rivalutazione (assorbimento parziale), l’importo da iscrivere in una riserva non distribuibile è pari all’utile d’esercizio della partecipante (o alla parte che residua dopo aver assolto l’obbligo di destinazione alla riserva legale);

    2. c)  se il conto economico della partecipante evidenzia una perdita di esercizio, non si procede all’accantonamento a riserva in quanto la rivalutazione è stata in tutto compensata con la “perdita propria” della partecipante.

    172.Tale riserva può essere utilizzata, fin dall’esercizio della sua iscrizione e senza necessità di rispettare ordini di priorità rispetto ad eventuali altre riserve distribuibili, a copertura della perdita di esercizi precedenti o successivi.

    Perdite che eccedono il valore della partecipazione e perdite durevoli di valore

    173.Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l’azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.

    174. La partecipazione si svaluta comunque in presenza di perdite durevoli di valore, determinate ai sensi di quanto disposto dall’OIC 21, anche nei casi in cui ciò comporti la necessità di iscrivere la partecipazione ad un importo inferiore a quello determinato applicando il metodo del patrimonio netto. Ciò si verifica quando la perdita di valore sia causata da fattori che non trovano riflesso immediato nei risultati negativi della partecipata.

    175.In presenza di più partecipazioni, alle quali debba applicarsi il metodo del patrimonio netto, questo si applica ad ogni singola partecipazione e di conseguenza non può essere effettuata una valutazione su base aggregata delle partecipazioni. Pertanto la svalutazione da apportare ad una partecipazione non può essere compensata dal mancato riconoscimento del maggior valore, attribuibile ad altre, derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto.

    Variazioni del patrimonio netto della partecipata che non hanno concorso alla formazione del risultato economico dell’esercizio

    176.Se il patrimonio netto della partecipata aumenta, in conseguenza di rivalutazione monetaria disposta in forza di leggi speciali, o diminuisce, per riduzione del capitale sociale o distribuzione di riserve, in misura corrispondente sarà rispettivamente aumentato o ridotto nello stato patrimoniale della partecipante il valore della partecipazione e quello della riserva indistribuibile. Tali variazioni non sono imputate nel conto economico della partecipante.

    177.Nel caso di operazioni sul capitale che modificano la misura del patrimonio netto della partecipata di pertinenza della partecipante (come ad esempio nel caso in cui la partecipata faccia un aumento di capitale a favore di un altro socio oppure acquisti le proprie azioni da un terzo socio per poi annullarle), la variazione di valore della partecipazione va iscritta alla stregua di

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    un’operazione realizzativa effettuata con terzi che incrementa o riduce il valore della partecipazione. Se l’ammontare di patrimonio netto riferibile alla partecipante aumenta, si incrementa il valore della partecipazione iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale in contropartita della voce D18a) “rivalutazioni di partecipazioni”, mentre se diminuisce si riduce il valore della partecipazione in contropartita alla voce D19a) “svalutazioni di partecipazioni”. Per un esempio di questo trattamento, si veda l’appendice F “Esempio ai fini dell’applicazione del metodo del patrimonio netto di un aumento di capitale della partecipata sottoscritto da un nuovo socio”.

    Il trattamento dei dividendi distribuiti

    1. I dividendi distribuiti dalla partecipata costituiscono per la partecipante componenti positivi di reddito. Tuttavia, essendo stati già rilevati dalla partecipante quali utili prodotti dalla partecipata, essi non possono essere imputati nel conto economico, pena un’evidente duplicazione.

      I dividendi percepiti sono pertanto portati a riduzione della corrispondente voce “partecipazioni”; nel contempo si libererà, diventando disponibile, una corrispondente quota della riserva non distribuibile da rivalutazione della partecipazione.

    2. Se la partecipata possiede una partecipazione nella partecipante, legittimamente assunta nei limiti indicati all’articolo 2359-bis, comma 1, codice civile, e quest’ultima ha assegnato parte dei propri utili alla partecipata, riducendo così il proprio patrimonio netto, il risultato d’esercizio della partecipata — che comprende tali dividendi e che la partecipante assume nel proprio conto economico con il metodo del patrimonio netto — non è depurato dei suddetti dividendi. Essi vanno a reintegrare il patrimonio netto della partecipante.

    Partecipazione indiretta al capitale della controllata/collegata

    180. II metodo del patrimonio netto può applicarsi alle partecipazioni possedute sia direttamente, sia indirettamente tramite altre società.
    Nel caso in cui la partecipante possegga una partecipazione in una società controllata che a sua volta possiede partecipazioni di controllo o collegamento, il metodo del patrimonio netto si applica dopo che nel bilancio di quest’ultima società le partecipazioni siano state valutate impiegando i medesimi principi contabili utilizzati dalla capogruppo. Nell’ipotesi che la partecipante possegga una partecipazione in una società collegata che, quale capogruppo (di altre società), rediga il bilancio consolidato, si assume il valore risultante da tale bilancio.

    Acquisizione e cessione di quote di partecipazione

    Acquisizione di ulteriori quote di partecipazione – trattamento della differenza tra costo d’acquisto e patrimonio netto contabile della partecipata

    181. Dopo l’acquisizione del controllo, o influenza notevole, in caso di acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella partecipata, la relativa differenza è determinata dalla differenza tra il prezzo di acquisto della quota aggiuntiva e l’ammontare pari all’incremento della corrispondente frazione del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio della partecipata. Tale differenza è trattata analogamente alla differenza iniziale.

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    Determinazione della plusvalenza/minusvalenza in caso di cessione della partecipazione contabilizzata con il metodo del patrimonio netto

    1. La plusvalenza o la minusvalenza (utile o perdita) derivante dalla cessione di una partecipazione contabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto si calcola come differenza tra prezzo di vendita e valore della partecipazione risultante dall’ultimo bilancio e si imputa al conto economico. Gli eventuali oneri di transazione non concorrono alla formazione del saldo della plus/minusvalenza.

    2. Nel caso di cessione solo di una parte delle azioni o di una quota della partecipata, se c’è evidenza che la cessione parziale della partecipazione abbia diminuito durevolmente il valore della parte non ceduta (per esempio, quando la cessione parziale comporta la perdita del controllo da parte della capogruppo), il residuo valore della partecipazione dovrà essere adeguatamente svalutato per l’ammontare del valore di carico residuo eccedente il valore recuperabile.

    Cambiamento del criterio di valutazione

    1. Nel caso in cui la società possegga una partecipazione di controllo o collegamento valutata al costo ed intenda modificare il criterio di valutazione per adottare il metodo del patrimonio netto, ove rediga il bilancio consolidato, la partecipazione è iscritta al corrispondente valore risultante dal bilancio consolidato. Negli esercizi successivi, si valuterà secondo i principi generali del metodo del patrimonio netto.

    2. In assenza del bilancio consolidato, in sede di passaggio dal metodo del costo al metodo del patrimonio netto si possono ipotizzare due fattispecie, a seconda che la partecipante disponga o meno di una situazione patrimoniale (extracontabile) di cui ai paragrafi 158-159 che è stata redatta all’atto dell’acquisto della partecipata tenendo conto del costo sostenuto, distribuito tra attività e passività, mediante rettifica dei valori contabili sulla base dei loro valori correnti:

    a) quando tale situazione patrimoniale (extracontabile) è disponibile, il metodo del patrimonio netto si applica retroattivamente a partire dalla data di acquisizione della partecipazione. In particolare, la differenza iniziale fra costo di acquisto e corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale iniziale della partecipata alla data di acquisizione, si tratta secondo i principi generali del metodo del patrimonio netto. Negli esercizi successivi all’acquisizione, si effettuano le rettifiche per aggiornare annualmente gli effetti della iniziale differenza fra costo di acquisto e valore contabile della partecipata.

    A partire dall’esercizio dell’acquisizione della partecipazione, nell’applicazione del metodo del patrimonio netto si terrà conto della quota di pertinenza dei risultati economici degli esercizi successivi, nonché della quota di pertinenza delle altre variazioni del patrimonio netto della partecipata che non hanno concorso alla formazione del risultato economico di detti esercizi.

    Dal confronto, alla data del cambiamento del criterio di valutazione, tra il valore della partecipazione determinato con il metodo del patrimonio netto e quello contabile iscritto nel bilancio della partecipata può emergere un valore superiore — differenza positiva — o un valore inferiore — differenza negativa.

    In caso di differenza positiva si è in presenza di una plusvalenza, la quale dà luogo, nei conti della partecipante, ad un corrispondente aumento del valore di iscrizione della partecipazione e, quale contropartita, alla rilevazione di un provento straordinario con successivo

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    corrispondente accreditamento ad una riserva indistribuibile.
    In caso di differenza negativa, si è in presenza di una minusvalenza, attribuibile a risultati d’esercizio negativi della partecipata, che non hanno dato luogo ad una rettifica del costo per perdita durevole di valore; in tal caso, ancorché la rettifica non abbia avuto luogo in considerazione della previsione di temporaneità della perdita, il valore della partecipazione si riduce imputando a conto economico la conseguente svalutazione fra le componenti straordinarie di reddito;

    b) quando la suddetta situazione patrimoniale extracontabile della partecipata riferita alla data dell’acquisizione non è disponibile, la partecipante confronta il valore contabile partecipazione all’inizio dell’esercizio con l’importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata alla stessa data; tale patrimonio netto sarà stato previamente assoggettato alle rettifiche extracontabili previste per l’applicazione di detto metodo.

    Si possono presentare due ipotesi, a seconda che la differenza fra la corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dal bilancio della partecipata e il valore contabile della partecipazione iscritto nel bilancio della partecipante sia positiva o negativa.
    In caso di differenza positiva si è in presenza di una plusvalenza, la quale dà luogo ad un corrispondente incremento della voce “partecipazioni” iscritta nelle “Immobilizzazioni finanziarie” della partecipante e, quale contropartita, alla rilevazione di un provento straordinario con successivo corrispondente accreditamento ad una riserva indistribuibile.

    In caso di differenza negativa, essa costituisce:

    •  o una minusvalenza attribuibile ai risultati negativi d’esercizio della partecipata, che non hanno comportato la svalutazione nella supposizione di non essere in presenza di una perdita durevole, per cui occorre svalutare la partecipazione stessa imputando la riduzione di valore fra le componenti straordinarie di reddito,

    •  o, allorché è comprovato che non può trattarsi di minusvalenza, in questo caso essa va considerata quale rettifica extracontabile al bilancio di apertura della partecipata, cioè del bilancio di apertura dell’esercizio al termine del quale la partecipante ha deciso di passare dal criterio del costo a quello del patrimonio netto.

      Ottenuta comunque la corrispondenza fra patrimonio netto eventualmente rettificato e valore di carico nella partecipante, questa assumerà il risultato d’esercizio della partecipata rettificato con le specifiche tecniche del metodo qui esaminato.

    1. Il metodo del patrimonio netto è abbandonato allorché la partecipante abbia perso il controllo e/o l’influenza notevole sulla partecipata, oppure quando la partecipazione non costituisca più un’immobilizzazione essendo stata iscritta nell’attivo circolante in previsione di una cessione a breve termine; può essere abbandonato anche nel caso in cui la partecipazione rappresenti un bene posseduto al solo scopo di trarre dall’investimento un utile di natura finanziaria in forma sistematica.

    2. La modificazione dei criteri di valutazione non può invece essere arbitraria, in quanto i principi contabili tutelano l’uniformità dei criteri medesimi e la loro costante applicazione nel tempo.

    3. Quando il metodo del patrimonio netto è abbandonato, il valore risultante nel bilancio dell’esercizio precedente si assume quale valore di costo e costituisce il limite anche per gli eventuali ripristini di valore. Esso, nella determinazione del valore da iscrivere nel bilancio dell’esercizio in cui si verifica il cambiamento di criterio, si riduce per eventuali perdite durevoli di valore se la partecipazione

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    permane tra le immobilizzazioni finanziarie. Se la partecipazione è iscritta nell’attivo circolante, l’importo assunto quale valore di costo viene confrontato con il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, ai fini di adottare il minore dei due.

    NORME TRANSITORIE

    189.A partire dall’entrata in vigore del presente principio non è più ammesso l’utilizzo del cd. “metodo patrimoniale” che prevede l’imputazione direttamente a patrimonio netto dei saldi di rivalutazione derivanti da fenomeni reddituali della partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto.

    190. Da tale data tutti gli effetti sul bilancio derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto seguono la logica del c.d. metodo reddituale previsto al capitolo “Rilevazione negli esercizi successivi degli utili e delle perdite della partecipata e iscrizione della riserva”. Di conseguenza, anche i dividendi percepiti dalla partecipante sono rilevati in bilancio secondo quanto previsto dal presente principio indipendentemente dal metodo con cui erano stati precedentemente contabilizzati gli utili della partecipata presso la partecipante.

    DATA DI ENTRATA IN VIGORE

    191. L’OIC 17 si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.

     

     

     

    APPENDICE

    APPENDICE A - APPENDICE LEGISLATIVA SUL BILANCIO CONSOLIDATO

    La disciplina del bilancio consolidato è contenuta nel D.Lgs. 127/91 e sue successive modificazioni.

    •  L’articolo 25, che introduce l’obbligo di redazione, stabilisce che:

      “1. Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che controllano un’impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti.

      2. Lo stesso obbligo hanno gli enti pubblici economici di cui all’articolo 2201 codice civile, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata”.

    •  L’area di consolidamento è regolata dall’articolo 26:
      “1. Agli effetti dell’articolo 25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1 e

      2 del primo comma dell’articolo 2359 del codice civile.
      2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:

      1. a)  le imprese su cui un’altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

      2. b)  le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

      3. Ai fini dell’applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi”.

    •  In base all’articolo 2359 codice civile, citato al paragrafo precedente, sono considerate società controllate:

      “1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

      2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

      3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

      2. Ai fini dell’applicazione dei numeri (1) e (2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

      3. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”.

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    •  L’articolo 27 regola i casi di esonero dall’obbligo di consolidamento. In particolare, l’articolo 27 prevede che:

      “1. Non sono soggette all’obbligo indicato nell’articolo 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

      a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

      b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;

      c) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

      2. L’esonero non si applica se l’impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in mercati regolamentati.

      3. Non sono inoltre soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell’impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

      3-bis. Non sono soggette all’obbligo indicato nell’articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell’articolo 29.

      4. L’esonero previsto dal comma 3 è subordinato alle seguenti condizioni:

      1. a)  che l’impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro delle Comunità Europee, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il D.Lgs. 127/91 ovvero secondo il diritto di altro Stato membro delle Comunità Europee;

      2. b)  che l’impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in mercati regolamentati.

      5. Le ragioni dell’esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio d’esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell’organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell’impresa controllata; dell’avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata”.

    •  L’articolo 28 individua i casi di esclusione dal consolidamento di società controllate, facoltativi, come segue:

      “a) quando la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini della chiarezza del bilancio ai fini indicati nel secondo comma dell’articolo 29, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;

      b) quando l’esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;

      c) quando non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;

      d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione”.

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    •  In materia di clausole generali, l’articolo 29 dispone che:
      “1. Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell’impresa controllante. Esso è

      costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

      2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.

      3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del presente decreto non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le informazioni supplementari necessarie allo scopo.

      4. Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

      5. Le modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi, nonché i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro, se non in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati.

      6. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro”.

    •  L’articolo 30 dispone che:

      “1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dell’esercizio dell’impresa controllante.

      2. La data di riferimento del bilancio consolidata può tuttavia coincidere con la data di chiusura dell’esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L’uso di questa facoltà deve essere indicato e motivato nella nota integrativa.

      3. Se la data di chiusura dell’esercizio di un’impresa inclusa nel consolidamento é diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, questa impresa é inclusa in base a un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio annuale consolidato”.

    •  I principi di consolidamento sono disciplinati dall’articolo 31 come segue:
      “1. Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell’attivo e del passivo nonché i proventi

      e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.

      2. Sono invece eliminati:

      1. a)  le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;

      2. b)  i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;

      3. c)  i proventi e gli oneri relativi a operazioni effettuate fra le imprese medesime;

      4. d)  gli utili e le perdite conseguenti a operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi.

      3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli di cui alla lettera d) relativi a operazioni correnti

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    dell’impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.

    4. Ai fini dell’eliminazione prevista nel secondo comma, lettera a), dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della società che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Tale importo è iscritto nello stato patrimoniale consolidato alle voci «azioni o quote proprie» e «riserva per azioni o quote proprie»”.

    •  Per ciò che concerne struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, si deve fare riferimento all’articolo 32:

      “1. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati sono quelli prescritti per i bilanci d’esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, deve essere adottata quella più idonea a realizzare i fini indicati nel comma 2 dell’articolo 29, dandone motivazione nella nota integrativa.

      2. Le voci relative alle rimanenze possono essere raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati.

      3. L’importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata «capitale e riserve di terzi».

      4. La parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta in una voce denominata «utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi»”.

    •  In merito al consolidamento delle partecipazioni, si fa riferimento all’articolo 33. In particolare:
      “1. L’eliminazione prescritta dall’articolo 31, secondo comma, lettera a), è attuata sulla base dei

      valori contabili riferiti alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.

      2. Se l’eliminazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento.

      3. L’eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata «riserva di consolidamento», ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata «fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri»; se positivo, è iscritto in una voce dell’attivo denominata «differenza da consolidamento» o è portato esplicitamente in detrazione della riserva di consolidamento fino a concorrenza della medesima. L’importo iscritto nell’attivo è ammortizzato nel periodo previsto dall’articolo 2426, n. 6), del codice civile.

      4) Le voci indicate nel precedente comma, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell’esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativa”.

    •  L’uniformità dei criteri di valutazione è disposta dall’articolo 34 come segue:

      “1. Gli elementi dell’attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi.

      2. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che, ai fini indicati nel secondo comma dell’articolo 29, la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante”.

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    •  L’articolo 35 prevede la seguente opzione in materia di criteri di valutazione:
      “1. I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio d’esercizio dell’impresa che

      redige il bilancio consolidato.
      2. Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri,

      purché ammessi dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile”.

    •  Quanto alle partecipazioni non consolidate, l’articolo 36 dispone che:

      “1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato nell’articolo 2426, n. 4, del codice civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, é iscritta in apposita voce del conto economico.

      2. Quando l’entità della partecipazione é irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell’articolo 29, può non essere applicato il criterio di valutazione richiamato dal comma precedenti”.

    •  L’articolo 37 disciplina il metodo del consolidamento proporzionale alla partecipazione:

      “1. Possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese sulle quali un’impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo congiuntamente con altri soci e in base ad accordi con essi, purché la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate nell’articolo 2359, terzo comma, del codice civile.

      2. In tal caso l’inclusione nel consolidamento avviene secondo il criterio della proporzione con la partecipazione posseduta”.

    •  In base a quanto richiesto dall’articolo 38:
      “1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente

      decreto:

      1. i criteri di valutazione applicati;

      2. i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato;

      3. le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo;

      4. la composizione delle voci «costi di impianto e ampliamento» e «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità»;

      5. distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

      6. la composizione delle voci «ratei e risconti» e della voce «altri accantonamenti» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;

      7. l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;

      8. se l’indicazione è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese incluse nel bilancio consolidato, l’importo complessivo degli impegni non risultanti

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    dallo stato patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell’articolo 28;

    i. se significativa, la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

    l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri;

    1. m)  la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari», quando il loro ammontare è significativo;

    2. n)  il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell’articolo 37;

    3. o)  cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento.

    o-bis) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all’ammontare complessivo delle rettifiche e degli allontanamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico;

    o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: 1) il loro fair value;
    2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

    o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:

    1. 1)  il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

    2. 2)  i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato;

    o-quinquies) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenza sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidati;

    o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico consolidati;

    o-septies) separatamente, l’importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per gli altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al

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    gruppo.
    2. La nota integrativa deve inoltre contenere:

    1. a)  l’elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi dell’articolo 26;

    2. b)  l’elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo proporzionale ai sensi dell’articolo 37;

    3. c)  l’elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ai sensi del comma 1 dell’articolo 36;

    4. d)  l’elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate.

    2-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 1, lett. o-ter), o-quater) e o-quinquies) e dell’articolo 40, comma 2, lett. d-bis), per le definizioni di «strumento finanziario», «fair value» e «parte correlata» si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea”.

    •  Secondo l’articolo 39:

      “1. Gli elenchi previsti nell'articolo 38, comma 2, devono indicare per ciascuna impresa:

      1. la denominazione, la sede e il capitale;

      2. le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate;

      3. sediversa,lapercentualedeivoticomplessivamentespettantinell’assembleaordinaria.

      2. La ragione dell’inclusione di una impresa in uno degli elenchi deve essere specificata, se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1.

      3. Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell’esercizio e quelli dell’esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio precedente.

      4. È consentito omettere l’indicazione delle imprese la cui inclusione negli elenchi possa arrecare grave pregiudizio a imprese incluse nel consolidamento o a imprese da queste controllate o con queste collegate”.

    •  L’articolo 43 stabilisce che:
      “1. Le imprese controllate sono obbligate a trasmettere tempestivamente all’impresa controllante

      le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato”.

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    APPENDICE B - SCHEMI DI BILANCIO CONSOLIDATO ESEMPIO 1- Schema di stato patrimoniale consolidato

    Qui di seguito si fornisce un esempio di schema di stato patrimoniale consolidato.

    ATTIVO

    A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

    B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle possedute in virtù di contratti di locazione finanziaria:

    I – Immobilizzazioni immateriali:
    1) costi di impianto e di ampliamento;
    2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
    3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
    5) avviamento;
    5-bis) differenza da consolidamento;
    6) immobilizzazioni in corso e acconti;
    7) altre.
    Totale.

    II – Immobilizzazioni materiali:
    1) terreni e fabbricati;
    2) impianti e macchinario;
    3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni;

    5) immobilizzazioni in corso e acconti.

    Totale.

    III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:

    1) partecipazioni in:
    a) imprese controllate non consolidate; b) imprese collegate;
    c) imprese controllanti non consolidate; d) altre imprese;

    2) crediti:
    a) verso imprese controllate non consolidate;

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    b) verso imprese collegate;
    c) verso controllanti non consolidate; d) verso altri;

    3) altri titoli;
    4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Totale.

    Totale immobilizzazioni.

    C) Attivo circolante: I – Rimanenze:

    1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
    2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione;
    4) prodotti finiti e merci;
    5) acconti.
    Totale.

    II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:

    1) verso clienti;
    2) verso imprese controllate non consolidate; 3) verso imprese collegate;
    4) verso controllanti non consolidate;
    4-bis) crediti tributari;
    4-ter) imposte anticipate;
    5) verso altri.
    Totale.

    III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate non consolidate;
    2) partecipazioni in imprese collegate;
    3) partecipazioni in imprese controllanti non consolidate;

    4) altre partecipazioni;
    5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli.
    Totale.

    IV – Disponibilità liquide
    1) depositi bancari e postali; 2) assegni;

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    3) danaro e valori in cassa.

    Totale.
    Totale attivo circolante.

    D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

    PASSIVO

    A.1) Patrimonio netto di gruppo:
    I – Capitale
    II – Riserva da sovrapprezzo delle azioni
    III – Riserve di rivalutazione
    IV – Riserva legale
    V – Riserve statutarie
    VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio VI-bis – Riserva di consolidamento
    VI-ter – Riserva da differenze da traduzione VII – Altre riserve
    VIII – Utili (perdite) portati a nuovo
    IX – Utile (perdita) dell’esercizio
    Totale patrimonio netto di gruppo.

    A.2) Patrimonio netto di terzi:
    I – Capitale e riserve di terzi
    II - Utile (perdita) di terzi
    Totale patrimonio netto di terzi. Totale patrimonio netto consolidato.

    B) Fondi per rischi e oneri:
    1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
    2) per imposte, anche differite;
    2-bis) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri; 3) altri.
    Totale.

    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

    D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:

    1) obbligazioni;
    2) obbligazioni convertibili;

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    3) debiti verso soci per finanziamenti; 4) debiti verso banche;
    5) debiti verso altri finanziatori;
    6) acconti;

    7) debiti verso fornitori;
    8) debiti rappresentati da titoli di credito;
    9) debiti verso imprese controllate non consolidate;
    10) debiti verso imprese collegate;
    11) debiti verso controllanti non consolidate;
    12) debiti tributari;
    13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) altri debiti.

    E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell’aggio su prestiti. Totale.

    ESEMPIO 2 – Schema di conto economico consolidato

    Qui di seguito si fornisce un esempio di schema di conto economico consolidato.

    A) Valore della produzione:

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
    2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
    4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
    5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

    Totale.

    B) Costi della produzione:

    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi;
    8) per godimento di beni di terzi;
    9) per il personale:

    a) salari e stipendi;
    b) oneri sociali;
    c) trattamento di fine rapporto;
    d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi;

    10) ammortamenti e svalutazioni;

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    a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
    b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
    c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
    d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;

    11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 12) accantonamenti per rischi;
    13) altri accantonamenti;
    14) oneri diversi di gestione.

    Totale.

    C) Proventi e oneri finanziari:

    15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate non consolidate e collegate e di quelli da controllanti non consolidate;

    16) altri proventi finanziari:

    a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate non consolidate e collegate e di quelli da controllanti non consolidate;

    b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

    d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate non consolidate, da imprese collegate e di quelli da controllanti non consolidate;

    17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate non consolidate, verso collegate e verso controllanti;

    17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15+16-17±17-bis)

    D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

    18) rivalutazioni:
    a) di partecipazioni;
    b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
    c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

    19) svalutazioni:
    a) di partecipazioni;
    b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
    c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

    Totale delle rettifiche (18-19).

    E) Proventi e oneri straordinari:

    20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

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    21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

    Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E);

    22) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate;

    23) utile (perdite) consolidati dell’esercizio Risultato di pertinenza del gruppo Risultato di pertinenza dei terzi.

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    APPENDICE C - LINEE GUIDA GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI CORRENTI DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ

    1. Per la determinazione del valore corrente delle differenti attività ci si basa su indicatori diversi di tale valore, a seconda della loro natura, come ad esempio il valore di mercato, il costo di sostituzione, il costo di sostituzione rettificato, ecc. Tuttavia, il valore corrente delle singole attività, determinato in base ai paragrafi seguenti, non può mai superare il rispettivo valore recuperabile, pari al maggiore tra il valore netto di realizzo o il valore recuperabile tramite l’uso.

    2. Il valore corrente dei crediti tiene conto del loro valore di presumibile realizzazione, determinato secondo quanto previsto dall’OIC 15 “Crediti”.

    3. Per il valore corrente dei titoli si fa riferimento al loro valore netto di realizzo determinato secondo quanto previsto dall’OIC 20 “Titoli di debito”.

    4. Per il valore corrente delle rimanenze di magazzino ci si basa come segue:

      1. a)  per i prodotti finiti, si fa riferimento al prezzo di vendita meno i costi diretti di vendita e il ragionevole margine derivante dalla vendita stessa;

      2. b)  per i prodotti in corso di lavorazione, si fa riferimento al prezzo di vendita, detratti i costi di completamento, i costi diretti di vendita e il ragionevole margine derivante dal completamento e dalla vendita;

      3. c)  per le materie prime, si fa riferimento al costo di sostituzione per quantità similari acquistate in normali circostanze di mercato.

      Per maggiori dettagli si rinvia all’OIC 13 “Rimanenze di magazzino”.

    5. Per il valore corrente dei beni ammortizzabili ci si basa come segue:

      1. a)  per i beni strumentali, si fa riferimento al valore di mercato, vale a dire al costo corrente di sostituzione, modificato per tenere conto del deperimento, dell’obsolescenza ecc.;

      2. b)  per i beni destinati alla alienazione, si fa riferimento al valore netto di realizzo;

      3. c)  per brevetti, marchi e diritti simili in assenza di un valore di mercato si tiene conto dei flussi finanziari attesi attualizzati, purché essi siano stimati tramite valori ragionevolmente determinabili.

      Per tutte le categorie di beni ammortizzabili, in assenza di un attendibile valore di mercato si tiene conto dei flussi finanziari attesi, come indicato per i brevetti, marchi e diritti simili.

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    APPENDICE D – ESEMPI DI ELIMINAZIONE DI UTILI E PERDITE INFRAGRUPPO

    Si riportano alcuni esempi di eliminazione di utili e perdite infragruppo, nei quali, per semplicità, sono trascurati gli effetti fiscali:

    •  La società A possiede il 60% della società B. A vende prodotti a B con un utile interno di 100.000 euro. Assumendo che B alla chiusura dell’esercizio abbia venduto a terzi la metà dei prodotti, le giacenze di magazzino consolidate e l’utile consolidato dell’esercizio sono ridotti di 50.000 euro.

    •  La società A possiede il 60% della società B. A compra macchinari da B per 100.000 euro e B rileva un utile di 20.000 euro. Il macchinario è esposto nel bilancio consolidato per 80.000 euro. Lo storno dell’utile di 20.000 euro comporta una riduzione dell’utile consolidato (utile attribuibile ai soci di maggioranza) e dell’utile attribuibile ai soci di minoranza rispettivamente di 12.000 euro (60% di 20.000 euro) e di 8.000 euro. Se il macchinario ha una vita economica utile di 10 anni, la quota di ammortamento annuale è ridotta di 2.000 euro di cui 800 euro di pertinenza dei soci di minoranza.

    •  La società A possiede l’80% della società B ed il 90% della società C. B compra da C merci per 10.000 euro che costano a quest’ultima 6.000 euro con un utile di 4.000 euro. Se alla data del bilancio consolidato le merci sono ancora tra le giacenze di B, lo storno dell’utile dalle giacenze ha come contropartita il risultato economico consolidato per 3.600 euro (90% di 4.000 euro) e il risultato di pertinenza dei soci di minoranza per 400 euro.

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    APPENDICE E - IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

    •  In tema di bilancio di esercizio l’articolo 2426, numero 4, codice civile prevede che:

      “le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile”.

    •  In tema di disciplina del bilancio consolidato l’articolo 36 del D.Lgs. 127/1991 prevede che:

      “1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato nell’articolo 2426, numero 4, del codice civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, é iscritta in apposita voce del conto economico.

      2. Quando l’entità della partecipazione é irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29, può non essere applicato il criterio di valutazione richiamato dal comma precedenti”.

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    APPENDICE F - ESEMPIO DI UN AUMENTO DI CAPITALE DELLA PARTECIPATA SOTTOSCRITTO DA UN NUOVO SOCIO AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

    IPOTESI

    31.12 esercizio x

    1. a)  Alfa ha un patrimonio netto di 1.000.000 euro e un capitale sociale di 400.000 euro

    2. b)  Beta detiene una partecipazione nella società Alfa pari al 40%

    3. c)  Beta valuta la partecipazione in Alfa con il metodo di patrimonio netto. La partecipazione è iscritta nell’ultimo bilancio di Beta a 400.000, che corrisponde alla quota di sua pertinenza del patrimonio netto di Alfa

    Esercizio x+1

    1. d)  la partecipata aumenta il capitale sociale di 80.000 euro e le relative azioni sono interamente sottoscritte da un nuovo socio. Le nuove azioni sono emesse con un sovrapprezzo di 240.000 euro. Per effetto di questa operazione il patrimonio netto di Beta passa da 1.000.000 a 1.320.000

    2. e)  A seguito di questa operazione, la partecipazione di Alfa al capitale di Beta passa dal 40% al 33%.

    La partecipazione detenuta da Beta in Alfa subisce le seguenti modifiche:

    Ante aumento

    160.000

    % di capitale posseduto
    160.000/400.000 40% 160.000/480.000
    Patrimonio netto

    Post aumento

    160.000 33%

    33,3% 1.320.000

    440.000 (33,3% x 1.320.000)

    Valore nominale della quota di capitale sociale posseduta

    40%

    400.000 (40% x 1.000.000)

    1.000.000

    Valutazione della partecipazione

    Il valore della partecipazione è aumentato perché i sottoscrittori dell’aumento di capitale hanno pagato le azioni di nuova emissione ad un valore superiore alla quota di patrimonio netto corrispondente. Ipotizzando inoltre che nell’esercizio in cui si verifica l’aumento di capitale la società Alfa consegua un risultato di pareggio, alla data di chiusura dell’esercizio nel bilancio redatto si iscrive l’aumento di valore della partecipazione (pari a 40.000 euro) in contropartita alla voce D18 “rivalutazioni di partecipazioni”.

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    APPENDICE G – LOGICHE DI FONDO DEL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE Sezione bilancio consolidato

    Nozioni di controllo e collegamento

    1. Rispetto alla precedente versione dell’OIC 17 sono state semplificate le parti relative alle nozioni di controllo e collegamento, allineandole al testo di legge. Per le argomentazioni che seguono si è preferito allinearsi al testo di legge.

    2. Nel nostro ordinamento giuridico la fonte primaria è la legge (comunitaria e nazionale), rispetto alla quale i principi contabili nazionali assumono una funzione di interpretazione e integrazione nel campo squisitamente della tecnica contabile. Le nozioni di controllo e collegamento sono nozioni giuridiche che vanno ben oltre i confini delle questioni propriamente tecnico-contabili. Si tratta piuttosto di istituti giuridici con una rilevanza che molto spesso supera l’ambito del bilancio consolidato (sono infatti numerose le discipline che si rifanno alla nozione di controllo e collegamento contenuta all’articolo 2359 codice civile). Sotto questo profilo, un’autonoma linea interpretativa dell’OIC, non solo sarebbe discutibile sul piano delle fonti normative, ma sarebbe potenzialmente foriera di sovrapposizioni o equivoci con danno per gli operatori.

    3. Quanto precede giustifica anche la diversità del sistema delle fonti normative contabili che non permette di replicare in ambito nazionale le soluzioni adottate nel contesto IAS/IFRS (IFRS 10) e FASB. Infatti, sia gli IAS/IFRS, perché per definizione non subordinati a nessuna giurisdizione legislativa, sia gli sFAS, in assenza di una disciplina federale degli istituti giuridici in esame, sono fonti primarie e come tali sono legittimati a dettare le regole che poi le imprese sono tenute ad applicare anche nel campo del controllo e del collegamento. Nel caso degli IAS/IFRS, tra l’altro, ove lo IASB volesse evitare di regolamentare profili giuridici quali il controllo rimettendo la materia alle giurisdizioni locali, ne deriverebbe un danno rilevantissimo alla confrontabilità tra bilanci di operatori cross-border che, come noto, è l’obiettivo principale del riconoscimento dello standard setter globale

    Cessione parziale di partecipazione senza perdita di controllo

    1. Il nuovo OIC 17 precisa che in caso di cessione parziale di partecipazione senza perdita di controllo la plusvalenza o minusvalenza derivante dall’operazione è sempre imputata al conto economico consolidato.

    2. Questo appare più in linea con la logica dell’approccio della teoria della parent seguito dal D.Lgs. 127/1991 in sede di acquisto della partecipazione e ora trattato a sistema dal principio con riferimento alle transazioni che portano ad una variazione della quota partecipativa della capogruppo senza perdita di controllo.

    3. Infatti, il principio prevede che acquisti e cessioni senza perdita di controllo siano rappresentati come transazioni effettuate dalla capogruppo, ossia alla stregua di transazioni attraverso cui si rappresenta e si aggiorna il costo pagato dalla capogruppo (ad esempio, aumenta la quota di avviamento iscritta nel bilancio consolidato).

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    Ciò significa che in sede di primo consolidamento si rilevano soltanto i plusvalori riferibili alla quota di pertinenza della capogruppo mentre le successive variazioni nell’interessenza partecipativa senza perdita di controllo modificano il costo di iscrizione della partecipazione (aumento o diminuzione dell’avviamento iscritto). In questa prospettiva, i soci di minoranza infatti sono in sede di acquisto considerati, almeno per quanto riguarda gli extra-valori rispetto a quelli contabili della partecipata, alla stregua sostanzialmente di un terzo e coerentemente le operazioni traslative di quote partecipative non sono mai da trattare come un’operazione con soci da imputare a patrimonio netto. Pertanto, la differenza non può essere imputata a patrimonio netto.

    Sezione metodo del patrimonio netto

    Operazioni sul capitale della partecipata

    1. L’OIC 17 chiarisce il trattamento contabile operazioni sul capitale della partecipata, che non hanno concorso alla formazione del risultato economico della medesima, che determinano una variazione della quota partecipativa del partecipante, quale ad esempio l’aumento del capitale a favore di un nuovo socio con diluizione della quota del partecipante).

    2. A questo riguardo, il principio precisa che “in tal caso la variazione di valore della partecipazione va iscritta alla stregua di un’operazione realizzativa effettuata con terzi che incrementa o riduce il valore della partecipazione.” Ciò in quanto tale variazione rappresenta l’effetto di un’operazione compiuta da un terzo tale da modificare la cointeressenza della partecipante. In altre parole, l’operazione è rappresentata alla stregua di un atto traslativo (operazione di cessione) di quote partecipative della partecipata per effetto delle quali la partecipante vede modificarsi il proprio coinvolgimento della partecipata, realizzando il conseguente realizzo di un plusvalore o minusvalore.

    3. La soluzione adottata è in sintonia con la logica dell’approccio della teoria della parent (che ispira il metodo del patrimonio netto), dove le operazioni traslative di quote partecipative non sono mai trattate come un’operazione con soci da imputare a patrimonio netto trattandosi di operazioni effettuate con soggetti terzi (tanto che questi non appaiono mai nel patrimonio della parent).

     

     

     

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